Art. 17.
(Limiti del diritto di accesso alle informazioni ambientali).

      1. Le informazioni relative all'ambiente non possono essere sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non quando la loro divulgazione è suscettibile di recare un pregiudizio concreto:

          a) alla sicurezza e alla difesa nazionali, al demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

          b) alla sicurezza pubblica;

          c) alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario, professionale e finanziario, di cui tali soggetti sono in concreto titolari;

          d) all'ambiente cui tali informazioni si riferiscono.

      2. Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le informazioni:

          a) attinenti a questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od oggetto di

 

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un'azione investigativa preliminare o che lo sono state;

          b) fornite da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirle.

      3. Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui al comma 2.
      4. Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma 3 e i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
      5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i loro interessi.
      6. Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo. In assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente previsti dai commi 1 e 2.
      7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini troppo generici.
      8. L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre un mese dalla richiesta. Il rifiuto all'accesso o il ritardo nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato e indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il quale le informazioni richieste sono sottratte alla divulgazione.
      9. Si applica l'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      10. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione.
      11. Presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è istituita un'apposita sezione dell'archivio centralizzato delle richieste di accesso in materia ambientale previsto dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.